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Circolare 557/PAS/U/005945/XVJ(53) di data 19/04/2019 - Riconoscimento Esplosivi
I procedimenti appena descritti non trovano applicazione per i seguenti prodotti:
a) articoli pirotecnici:
- gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici (non destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo);
- gli articoli pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova, ferma restando l’osservanza dell'art. 99 reg. esec. T.U.L.P.S.;
- le campionature di articoli pirotecnici nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformità e non disponibilità alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione
b) esplosivi per uso civile:
- le campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformità e la non disponibilità alla vendita e previa autorizzazione del Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2016;
- gli esplosivi per uso civile fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova, ferma restando l'osservanza dell'art. 99 reg. esec. T.U.L.P.S.;
- le munizioni rientranti nel campo di applicazione della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante “Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso civile”.
C) Indirizzi applicativi
Il descritto quadro normativo evidenzia le indefettibili esigenze di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità ad esso sottese, a garanzia, in particolare, della sicurezza delle attività di fabbricazione, di deposito e di movimentazione dei prodotti esplodenti e della necessità che le competenti autorità dispongano di puntuali informazioni per le conseguenti azioni di controllo in un settore di particolare delicatezza, al fine di prevenire illeciti da parte della criminalità comune e organizzata, nonché la fabbricazione, detenzione e vendita illegale dei prodotti in questione, e vigilare sulla loro corretta immissione nel mercato a tutela dell’incolumità, della sicurezza e della salute delle persone.
Appare opportuno ribadire che l’iscrizione nell'allegato A al reg. esec. T.U.L.P.S. è prevista, oltre che per le attività di fabbricazione, detenzione e vendita, anche in tutti i casi di movimentazione degli esplosivi previsti dall’articolo 53 T.U.L.P.S.; detta disposizione non trova applicazione invece per gli esplosivi in transito - come previsto dal successivo art. 54 - per i quali è sufficiente l’autorizzazione del Prefetto della provincia di ingresso nel territorio dello Stato.
Al fine, pertanto, di consentire alle SS.LL. una puntuale verifica della conformità al dettato normativo delle attività che gli operatori economici intendano intraprendere, è necessario che gli stessi corredino le proprie istanze con ogni elemento utile ad identificare esattamente il prodotto esplodente ed, in particolare, con gli estremi di riferimento dei relativi decreti ministeriali di riconoscimento e classificazione o classificazione ai sensi dell’art. 53 T.U.L.P.S.. Tali elementi informativi consentiranno a codeste Autorità di poter effettuare le necessarie verifiche, ferma restando la possibilità di riscontro sulla Gazzetta Ufficiale, consultabile online.
Si ritiene, in tale contesto, opportuno precisare che le disposizioni di cui al richiamato art. 53 T.U.L.P.S. trovano applicazione anche con riguardo al materiale d’armamento- esplosivo oggetto delle autorizzazioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n.185, recante “Norme sul controllo dell‘esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”.
In proposito, premesso che, come noto, tali autorizzazioni costituiscono provvedimenti autonomi di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Autorità nazionale - U.A.M.A., si specifica che, per il materiale d’armamento in questione, resta ferma 1ìosservanza delle disposizioni previste dalla normativa di pubblica sicurezza, e quindi - oltre al possesso dei titoli autorizzatoti di cui agli articoli 28, 46 e/o 47 T.U.L.P.S. - per quel che qui specificamente rileva, il rispetto dell'articolo 53 T.U.L.P.S..
Se pertanto, in via generale, il materiale d’armamento in argomento deve essere già regolarmente riconosciuto e classificato, è tuttavia ipotizzabile che, in alcuni casi particolari, tale provvedimento potrà essere richiesto dalle ditte interessate anche in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge n. 185 del 1990 e nelle more della effettiva fabbricazione o movimentazione dei prodotti. Il riferimento è, in particolare, a prodotti ancora in corso di progettazione (sia in fase di export che di import) ovvero che non siano mai stati importati in Italia. Sarà, pertanto, cura della ditta interessata richiedere, tenendo conto dei previsti termini procedimentali (120 giorni ai sensi del D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58) e, quindi, adoperandosi in tempi congrui, il provvedimento di riconoscimento e classificazione del prodotto, il cui ottenimento dovrà comunque intervenire, a mente dell’articolo 53 T.U.L.P.S., prima della effettiva fabbricazione ovvero della movimentazione da e verso il territorio nazionale.
Difatti, il conseguimento da parte di una ditta interessata delle autorizzazioni ai sensi della legge n. 185 del 1990, proprio in quanto procedimento autonomo e distinto, non potrà essere considerato esimente dal rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.
In relazione a quanto precede, si rappresenta che, a seguito di proficue interlocuzioni con l’Autorità nazionale - U.A.M.A., e al fine di fugare possibili perplessità interpretative, si è convenuto che nelle licenze di importazione e di esportazione di materiale d’armamento esplosivo venga espressamente riportata la dicitura: “Si richiama l’osservanza delle norme di pubblica sicurezza e, in particolare, dell’art. 53 del T.U.L.P.S.”.
Attesa la delicatezza della materia in argomento, i Sigg. Prefetti sono pregati di vigilare sulla scrupolosa osservanza della normativa richiamata e degli indirizzi applicativi di cui alla presente direttiva, assicurandone la massima diffusione, nei modi ritenuti più opportuni.
L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.
email - Edoardo Mori |
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