Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare  557/PAS/U/005945/XVJ(53) di data 19/04/2019 - Riconoscimento  Esplosivi

OGGETTO: Art. 53 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - Indirizzi applicativi.
A)      Premessa
Nell’ambito delle attività disimpegnate dall’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento sono emerse questioni interpretative circa gli adempimenti previsti dall'art 53 T.U.L.P.S., in relazione alle quali si ravvisa l’esigenza di fornire alle SS.LL. puntuali indicazioni.
Come è noto, l’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede il divieto di fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che siano privi della marcatura CE e che non abbiano superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
Nell’art. 82 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L’iscrizione nell'allegato A al predetto regolamento dei prodotti nelle singole categorie è disposta con apposito decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si rammenta, infine, che gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell’iscrizione in parola.
B)      Procedimento amministrativo
In applicazione delle richiamate disposizioni, il predetto Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale cura, su iniziativa degli operatori economici interessati, il relativo procedimento amministrativo, secondo le modalità di seguito sinteticamente descritte.
1. Prodotti esplodenti privi della marcatura CE
L’iscrizione nell’allegato A consegue ad un procedimento, ad istanza dell’operatore economico, di “riconoscimento e classificazione del prodotto”, previo parere della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti (artt. 1 del d.m. 19.11.2014 e 86 reg. esec. T.U.L.P.S.). Nel corso del procedimento amministrativo viene esaminata e valutata la documentazione, anche di natura tecnica, concernente il prodotto, ai fini del suo riconoscimento quale “prodotto esplodente” e della conseguente classificazione in una delle categorie indicate nell’art. 82 reg. esec. T.U.L.P.S., già richiamato.
Si riporta, di seguito, l’elencazione dei prodotti esplodenti non marcati CE per i quali trova applicazione il menzionato procedimento amministrativo:
a) articoli pirotecnici:
- gli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze Annate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco;
- l’equipaggiamento marittimo che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
- gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
- le capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
- i fuochi artificiali prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
- gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo.
b) esplosivi per uso civile:
- gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e di polizia.
2. Prodotti esplodenti marcati CE
L’iscrizione nell’allegato A - con la quale un esplosivo per uso civile viene classificato in una delle categorie indicate all’art. 82 reg. esec. T.U.L.P.S. - viene effettuata “d’ufficio” in seguito ad una “comunicazione” (artt. 8, comma 7, e 19, comma 3, del d.m. 19.9.2002, n. 272) da parte dell’operatore economico che intenda immettere sul mercato interno un esplosivo che abbia ottenuto, da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea, l'attestato di esame «UE del tipo» o altra certificazione di conformità. Tale comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite. Il provvedimento di classificazione, in conformità al decreto legislativo n. 81 del 2016, contiene, oltre alla denominazione dell’esplosivo e alla sua classificazione in una delle categorie nazionali, anche l’indicazione del relativo fabbricante e dei siti di fabbricazione.

I procedimenti appena descritti non trovano applicazione per i seguenti prodotti:
a) articoli pirotecnici:
- gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici (non destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo);
- gli articoli pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova, ferma restando l’osservanza dell'art. 99 reg. esec. T.U.L.P.S.;
- le campionature di articoli pirotecnici nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformità e non disponibilità alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione
b) esplosivi per uso civile:
-     le campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformità e la non disponibilità alla vendita e previa autorizzazione del Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2016;
-     gli esplosivi per uso civile fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova, ferma restando l'osservanza dell'art. 99 reg. esec. T.U.L.P.S.;
-     le munizioni rientranti nel campo di applicazione della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante “Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso civile”.
C)     Indirizzi applicativi
Il descritto quadro normativo evidenzia le indefettibili esigenze di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità ad esso sottese, a garanzia, in particolare, della sicurezza delle attività di fabbricazione, di deposito e di movimentazione dei prodotti esplodenti e della necessità che le competenti autorità dispongano di puntuali informazioni per le conseguenti azioni di controllo in un settore di particolare delicatezza, al fine di prevenire illeciti da parte della criminalità comune e organizzata, nonché la fabbricazione, detenzione e vendita illegale dei prodotti in questione, e vigilare sulla loro corretta immissione nel mercato a tutela dell’incolumità, della sicurezza e della salute delle persone.
Appare opportuno ribadire che l’iscrizione nell'allegato A al reg. esec. T.U.L.P.S. è prevista, oltre che per le attività di fabbricazione, detenzione e vendita, anche in tutti i casi di movimentazione degli esplosivi previsti dall’articolo 53 T.U.L.P.S.; detta disposizione non trova applicazione invece per gli esplosivi in transito - come previsto dal successivo art. 54 - per i quali è sufficiente l’autorizzazione del Prefetto della provincia di ingresso nel territorio dello Stato.
Al fine, pertanto, di consentire alle SS.LL. una puntuale verifica della conformità al dettato normativo delle attività che gli operatori economici intendano intraprendere, è necessario che gli stessi corredino le proprie istanze con ogni elemento utile ad identificare esattamente il prodotto esplodente ed, in particolare, con gli estremi di riferimento dei relativi decreti ministeriali di riconoscimento e classificazione o classificazione ai sensi dell’art. 53 T.U.L.P.S.. Tali elementi informativi consentiranno a codeste Autorità di poter effettuare le necessarie verifiche, ferma restando la possibilità di riscontro sulla Gazzetta Ufficiale, consultabile online.
Si ritiene, in tale contesto, opportuno precisare che le disposizioni di cui al richiamato art. 53 T.U.L.P.S. trovano applicazione anche con riguardo al materiale d’armamento- esplosivo oggetto delle autorizzazioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n.185, recante “Norme sul controllo dell‘esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”.
In proposito, premesso che, come noto, tali autorizzazioni costituiscono provvedimenti autonomi di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Autorità nazionale - U.A.M.A., si specifica che, per il materiale d’armamento in questione, resta ferma 1ìosservanza delle disposizioni previste dalla normativa di pubblica sicurezza, e quindi - oltre al possesso dei titoli autorizzatoti di cui agli articoli 28, 46 e/o 47 T.U.L.P.S. - per quel che qui specificamente rileva, il rispetto dell'articolo 53 T.U.L.P.S..
Se pertanto, in via generale, il materiale d’armamento in argomento deve essere già regolarmente riconosciuto e classificato, è tuttavia ipotizzabile che, in alcuni casi particolari, tale provvedimento potrà essere richiesto dalle ditte interessate anche in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge n. 185 del 1990 e nelle more della effettiva fabbricazione o movimentazione dei prodotti. Il riferimento è, in particolare, a prodotti ancora in corso di progettazione (sia in fase di export che di import) ovvero che non siano mai stati importati in Italia. Sarà, pertanto, cura della ditta interessata richiedere, tenendo conto dei previsti termini procedimentali (120 giorni ai sensi del D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58) e, quindi, adoperandosi in tempi congrui, il provvedimento di riconoscimento e classificazione del prodotto, il cui ottenimento dovrà comunque intervenire, a mente dell’articolo 53 T.U.L.P.S., prima della effettiva fabbricazione ovvero della movimentazione da e verso il territorio nazionale.
Difatti, il conseguimento da parte di una ditta interessata delle autorizzazioni ai sensi della legge n. 185 del 1990, proprio in quanto procedimento autonomo e distinto, non potrà essere considerato esimente dal rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.
In relazione a quanto precede, si rappresenta che, a seguito di proficue interlocuzioni con l’Autorità nazionale - U.A.M.A., e al fine di fugare possibili perplessità interpretative, si è convenuto che nelle licenze di importazione e di esportazione di materiale d’armamento esplosivo venga espressamente riportata la dicitura: “Si richiama l’osservanza delle norme di pubblica sicurezza e, in particolare, dell’art. 53 del T.U.L.P.S.”.
Attesa la delicatezza della materia in argomento, i Sigg. Prefetti sono pregati di vigilare sulla scrupolosa osservanza della normativa richiamata e degli indirizzi applicativi di cui alla presente direttiva, assicurandone la massima diffusione, nei modi ritenuti più opportuni.
L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

 


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